Lega Nazionale Motociclismo

Lega Motociclismo Veneto

Lega Motociclismo Veneto -
Commissione Minimoto

Lega Motociclismo Veneto
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Lega Motociclismo Veneto - Regolamento Disciplinare

 

Art.1 - Finalità
Il presente Regolamento Disciplinare è applicabile solo nel contesto di attività sportiva di qualsiasi livello svolta sotto l’egida della Lega Motociclismo Veneto. Tale regolamento vuole essere uno strumento per educare i soci nell’ambito delle attività sportive di lega ad un comportamento consono allo spirito sportivo organizzativo delle attività della lega motociclismo; l’applicazione delle sanzioni quindi avrà scopo educativo e non coercitivo nei confronti del socio che infrange i regolamenti in vigore, che non rispetta le autorità sportive nell’esercizio delle loro funzioni e/o altri soci che insieme partecipano alle attività sportive o manifestazioni ad esse correlate come premiazioni, convegni, attività didattiche o altre iniziative analoghe promosse e organizzate ufficialmente a vario livello dalla Lega Motociclismo; pertanto le sanzioni emesse avranno le possibilità di escludere o ridimensionare la partecipazione del socio nel contesto di tali attività.

 

Art.2
Sono previsti tre gradi di giudizio: 1° Grado Regionale, 2° Grado Regionale, 3° Grado Nazionale; ogni livello ha competenza per il proprio ambito, salvo la valutazione di eventuali ricorsi di istanza, in secondo grado, potrà essere presentata solo al livello superiore che avrà facoltà di esprimersi in merito.

 

Art.3 -Grado di giudizio
Sono previsti generalmente tre gradi di giudizio e complessivamente:
1° grado - emissione del giudizio su segnalazione del fatto accaduto da parte di Ufficiali di Gara, Responsabili di Lega nel contesto di attività sportive e/o dirigenti con incarico di direzione nello svolgimento di manifestazioni o attività correlate da inviare al giudice unico regionale, il quale emetterà il giudizio entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione e convocazione del/degli interessato/i; 
2° grado - il secondo grado si attiva su ricorso in funzione della sentenza di primo grado accompagnato dal versamento di €. 100,00 alla Lega Regionale con allegata tutta la dovuta documentazione scritta dell’accaduto ivi compresa la sanzione sportiva di primo grado che verrà consegnata alla commissione regionale, il giudizio verrà emesso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso; 
3° grado - il terzo grado di giudizio è formato da commissione di tre membri con il compito di confermare o annullare in sede definitiva, eventuali provvedimenti disciplinari oggetto di ricorso; ogni ricorso dovrà essere accompagnato sempre dalla tassa di €.100,00 versata alla Lega Nazionale; il giudizio finale sarà emesso entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

 

Art.4 - Competenze
Le attività si dividono in attività Nazionali, Interregionali e Regionali, (nella attività Regionali sono comprese tutte le attività Territoriali minori)
Per le attività nazionali e interregionali sono competenti 
-Per il primo grado il giudice unico della regione dove si svolge l’attività
-Per il secondo grado la commissione della regione di appartenenza del socio sanzionato
-Per il terzo grado gli organi nazionali
Per le attività regionali sono competenti 
-Per il primo grado il giudice unico regionale
-Per il secondo grado commissione regionale
-Per il terzo grado commissione nazionale

 

Art.5 - Composizione Organi disciplinari
Primo grado: Giudice unico regionale, eletto dal direttivo regionale
Secondo grado: Commissione regionale, eletta dal consiglio regionale
Terzo grado: Commissione nazionale, eletta dal consiglio nazionale

 

Art.6 - Norme Procedurali
Tutte le segnalazioni e/o documentazioni relative a sanzioni, richiami, avvisi e qualsiasi provvedimento si voglia adottare, dovranno avvenire in forma scritta documentabile; tutte le comunicazioni relative a sanzioni o altre comunicazioni sempre relative a provvedimenti disciplinari dovranno pervenire direttamente al socio (notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) e saranno raccolte in copia su apposito registro istituito nelle sedi competenti; 
Le segnalazioni, i ricorsi e qualsiasi altra comunicazione dei soci relativa a segnalazioni sul campo di gara o in ambito di manifestazioni inerenti alla attività sportiva dovrà essere accompagnata dal versamento alla lega di competenza dei diritti di segreteria pari a €. 50,00, deve avvenire in forma scritta e consegnata al direttore di gara o in alternativa al giudice di gara che provvederà a consegnarla al direttore di gara, qualsiasi altra forma di segnalazione fatta non verrà considerata.

 

Art.6.1 - Incarichi attività
Durante lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione motociclistica della Lega Motociclismo UISP, è fatto divieto assoluto per chi ha incarico di cronometristi o comunicazione (SPEAKER) di svolgere attività di Direttore gara o Giudice di gara, il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, costituisce violazione alle norme sportive e a tal fine è perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile in base al regolamento nazionale.

 

Art. 7 - Sanzioni
Le sanzioni applicate sono decise dal grado di giudizio competente, la durata delle sanzioni viene decisa in considerazione dell’art.1 e sempre applicata dopo richiami fatti dalle autorità sportive competenti, previa convocazione presso i vari organismi dirigenti competenti dello stesso socio oggetto della sanzione disciplinare; le sanzioni disciplinari sono valide su tutto il territorio Nazionale e comunque a tutte le manifestazioni della Lega Motociclismo UISP, i vari provvedimenti disciplinari non potranno mai in nessun caso essere cumulabili tra loro poiché ogni provvedimento è fine a se stesso e il socio sanzionato scontato il provvedimento è riammesso a pieno titolo alle manifestazioni o attività correlate. Viene applicato un tetto sempre in riferimento all’art.1 per cui la sanzione decisa non potrà in nessun caso superare mesi 12 (dodici) di squalifica e all’interno della Lega Motociclismo non è in nessun caso prevista la radiazione (per sanzioni particolarmente gravi o per casi reiterati scatterà la segnalazione agli organi superiori che provvederanno ad emettere eventuale radiazione del socio), il provvedimento disciplinare scatterà dalla data di notifica dello stesso al socio per il giudizio di primo grado, in questo intervallo di tempo (dalla segnalazione alla notifica) il socio potrà partecipare alle manifestazioni sportive, nel caso in cui il socio intenda avvalersi della facoltà di ricorrere al grado di giudizio superiore deve comunicarlo all’ente preposto entro e non oltre 5 giorni dalla data di notifica del giudizio di 1° grado tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e può partecipare alle manifestazioni solo presentando documentazione relativa al ricorso al grado superiore (lettera accompagnata dalla ricevuta di spedizione e di pagamento della tassa) in caso contrario non potrà assolutamente parteciparvi perché considerato squalificato. Se il socio intende avvalersi anche del 3°grado di giudizio dovrà procedere come per il secondo grado e la squalifica dalle manifestazioni scatterà solo dopo il giudizio finale, quindi nell’intervallo di tempo dalla segnalazione alla notifica del giudizio finale il socio può partecipare alle manifestazioni solo presentando di volta in volta la documentazione relativa al ricorso, (2° o 3° grado) Se il pilota risultasse essere sanzionato (qualunque sia il grado di giudizio 1° 2° o 3°), questi perderebbe i punteggi o titoli acquisiti dalla data della violazione disciplinare.

 

Art.8 Tipologia delle sanzioni
a) ammonizione: rimprovero a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi in futuro dal commettere altre infrazioni
b) ammonizione con diffida: formale dichiarazione di grave biasimo con invito ad astenersi in futuro dal commettere altre infrazioni e che in difetto queste ultime saranno punite più severamente
c) esclusione dalla gara: comporta la perdita del risultato conseguito
d) espulsione dalla manifestazione: comporta l’esclusione dalle prove e dalla gara della manifestazione
e) squalifica del tesserato: consiste nella sospensione dall’attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione della Lega Motociclismo per tutta la durata della sanzione
f) perdita o revoca del risultato conseguito: consiste nel non assegnare o revocare un titolo o una vittoria conquistati sul campo da parte di un conduttore o di una squadra
g) squalifica dell’impianto: consiste nella perdita della possibilità di organizzare manifestazioni nel circuito UISP per un determinato periodo di tempo
h) sospensione a termine di qualsiasi attività: comporta l’inibizione per l’affiliato (moto club) ad organizzare e a partecipare a qualsiasi manifestazione in ambito UISP per un periodo definito
i) interdizione da incarichi funzionali per la Lega Motociclismo: consiste nell’interdizione dal ricoprire cariche funzionali per la Lega Motociclismo UISP per un tempo determinato o indeterminato.

 

Art.9 Responsabilità diretta
La non conoscenza o l’errata interpretazione del regolamento o dello statuto, e di tutte le altre norme eventualmente emanate dalla Lega Motociclismo UISP non possono essere invocate a nessun effetto. Ogni tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, gli affiliati rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta, cosi come ogni tesserato e affiliato risponde per l’operato di chi lo assiste o lo accompagna. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti a collaborare con l’organo disciplinare, assolvendo le richieste che da questo pervengano.

 

Art.10 - Circostanze attenuanti
La sanzione disciplinare gode dell’atenuanti, quando si accerta nei fatti accaduti una o più delle seguenti circostanze:
a) l’aver agito in stato d’ira per causa di un fatto ingiusto accaduto per colpe altrui
b) l’aver concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
c) l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno documentandolo all’organo disciplinare
d) poter dimostrare di essersi adoperato spontaneamente per riparare efficacemente il danno provocato e le sue conseguenze.

 

Art.11 - Ricorso alla giustizia ordinaria (clausola compromissoria)
Perdono la qualifica di socio quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l’UISP, il Coni e ogni altro organismo riconosciuto dal Coni stesso.

 

Art.12 - Tabella sanzioni
L’entrata in vigore del presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente documento e o provvedimento, a far data dell’entrata in vigore del presente le sanzioni saranno applicate come da tabella a insindacabile giudizio della disciplinare per ogni grado e competenza.
A insindacabile giudizio della disciplinare le sanzioni sono così suddivise partendo dalla semplice ammonizione/richiamo fino ad arrivare al massimo come da tabella:
a) Offese alla immagine pubblica, alla dignità e al decoro della Lega Motociclismo UISP: fino a 12 (dodici) mesi
b) Frode sportiva: dalla perdita di eventuali o titoli alla squalifica fino a 5 (cinque) mesi
c) Illecito sportivo: fino a 6 (sei) mesi per il licenziato alla esclusione dal campionato in corso del moto club
d) Doping: fino a 12 (dodici) mesi ed eventuale segnalazione al C.O.N.I.
e) Violazione del vincolo sportivo: fino a 4 (quattro) mesi
f) Fatti e ingerenze sulla regolarità delle competizioni: fino a 5 (cinque) mesi
g) Aggressione ad un commissario di gara o ad altro pilota o accompagnatore: fino a 12 (dodici) mesi
h) Infrazioni dei commissari di percorso e organizzazione di Lega Moto nei confronti dei piloti: fino a 12 (dodici) mesi
i ) Manifestazioni non autorizzate: fino a 8 (otto) mesi
l ) Rifiuto d’assoggettamento ai provvedimenti disciplinari: fino a 6 (sei) mesi
m) Intemperanze dei sostenitori: fino a 6 (sei) mesi
n) infrazioni dei piloti nei confronti dell’avversario: fino a 7 (sette) mesi

 

TIPOLOGIA INFRAZIONI
a) Il licenziato che pubblicamente, con parole, scritti o azioni leda gravemente l’immagine, il decoro, la dignità e il prestigio della Lega Motociclismo UISP e dei suoi organi
b) Commette frode sportiva chiunque con artifici o raggiri induca in errore gli organi di controllo e procuri per se o per altri ingiusti vantaggi a scapito di altri, eludere le norme con false dichiarazioni e/o documenti
c) Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara assicurandosi vantaggi di classifica (se è provata la partecipazione del moto club questi viene punito)
d) Il doping costituisce illecito sportivo essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni e nei valori culturali dello sport e alla funzione di quest’ultimo di valorizzare le potenzialità fisiche/morali degli atleti
e) Il licenziato che si faccia rilasciare la licenza o la tessera da più di un moto club, ai fini sportivi resta comunque valido il rapporto più anteriore nel tempo purchè perfezionato e in regola
f) L’affiliato o licenziato che con il proprio comportamento abbiano condizionato o addirittura impedito il buon esito della manifestazione
g) Offese verbali e gestuali pur con provocazione, spintoni, strattoni, diverbi accesi e passaggio alle vie di fatto
h) Offese verbali e gestuali pur con provocazione, spintoni, strattoni, diverbi accesi e passaggio alle vie di fatto (nella valutazione del giudizio prevarrà l’aggravante)
i) Le manifestazioni fuori dall’ordinario o atipiche, devono essere autorizzate preventivamente e gli impianti su cui si svolgono devono essere stati omologati anche per un solo giorno, gli organizzatori abusivi vengono puniti
l) L’affiliato o il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi
m) L’affiliato (motoclub) ritenuto responsabile anche oggettivamente di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori, se diversamente le manifestazioni di intemperanza siano da imputarsi ai sostenitori di un singolo licenziato o affiliato, costui per effetto dell’art. 9 di questo regolamento sarà oggetto di provvedimento
n) Offese verbali e gestuali pur con provocazione, spintoni, strattoni, diverbi accesi e passaggio alle vie di fatto, condotta di guida volutamente tesa a recare danno all’avversario

Per quanto non riportato nel presente Regolamento Disciplinare vigono le norme dello Statuto Nazionale UISP e del Regolamento Nazionale UISP approvato dal Consiglio Nazionale il 08-10 Maggio 2009

Nella eventualità di reiterazione per casi particolarmente gravi scatta la segnalazione all’organo superiore per eventuale radiazione.